Art. 3 · Reati di abuso sessuale

Art. 3

Reati di abuso sessuale

In vigore dal 13 dic 2011
Reati di abuso sessuale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. 3.   Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni. 4.   Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni. 5.   Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine: i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età. 6.   Chiunque costringe, con l’uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-3