Art. 23
Prevenzione
In vigore dal 13 dic 2011
Prevenzione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.
Storico versioni
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