Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni;
b) «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
c) «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»::
i)
il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
ii)
la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
iii)
il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure
iv)
immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
d) «prostituzione minorile»: l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
e) «spettacolo pornografico»: l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di:
i)
un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
ii)
organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
f) «persona giuridica»: un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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