Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a)   «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni; b)   «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale; c)   «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»:: i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; d)   «prostituzione minorile»: l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi; e)   «spettacolo pornografico»: l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di: i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; f)   «persona giuridica»: un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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