Art. 17 · Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale

Art. 17

Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale

In vigore dal 13 dic 2011
Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure b) l’autore del reato è un loro cittadino. 2.   Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l’altro nei casi seguenti: a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure c) l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli e, nella misura in cui sia pertinente, dagli , sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio. 4.   Per le azioni penali relative ai reati di cui all’, paragrafi da 4, 5 e 6, all’, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all’, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi. 5.   Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-17