Art. 16
Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale
In vigore dal 13 dic 2011
Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.
Storico versioni
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