Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro: a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero; b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata. Lo Stato membro membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’, paragrafo 3, lettere a) e b). 3.   Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne: a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all’, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e b) si accertano che le autorità di cui all’, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. 4.   Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l’altro, l’eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. 5.   Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’, paragrafo 2, per il progetto.
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