Art. 12
In vigore dal 13 dic 2011
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell’, paragrafo 2.
3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un’applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:92:oj#art-12