Art. 12

Art. 12

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. 2.   In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un’applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.
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