Art. 10
In vigore dal 13 dic 2011
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.
In caso di applicazione dell’, l’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.
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