Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 2011
1.   A decorrere dal 1o luglio 2014, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico e alla sicurezza funzionale, gli Stati membri non rilasceranno più un’omologazione CE a nuovi tipi di veicoli a motore a due o tre ruote che non siano conformi alle direttive 2002/24/CE e 97/24/CE, modificate dalla presente direttiva. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2014 si potranno rilasciare certificati di conformità ai veicoli conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dal punto 1 dell’allegato II della presente direttiva.
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