Art. 5 · Revisione

Art. 5

Revisione

In vigore dal 16 nov 2011
Revisione La Commissione sottopone a revisione integrale la direttiva 2002/87/CE, compresi gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa. A seguito di tale revisione, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che verta in particolare sull’ambito di applicazione di tale direttiva, esaminandone altresì un eventuale ampliamento mediante revisione dell’, e sull’applicazione di tale direttiva alle imprese non regolamentate, in particolare alle società veicolo. La relazione riguarda anche i criteri di identificazione dei conglomerati finanziari di proprietà di ampi gruppi non finanziari, l’insieme delle cui attività nel settore bancario, nel settore assicurativo e nel settore dei servizi di investimento è di fatto rilevante nel mercato interno dei servizi finanziari. La Commissione valuta, inoltre, se le AEV debbano elaborare, tramite il comitato congiunto, orientamenti per la valutazione di tale rilevanza di fatto. Nello stesso contesto, la relazione riguarda i conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili, e che sono da individuare in analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Tale relazione esamina inoltre la possibilità di introdurre prove di stress obbligatorie. La relazione è seguita, se necessario, dalle opportune proposte legislative.
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