Art. 4
Modifiche della direttiva 2009/138/CE
In vigore dal 16 nov 2011
Modifiche della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
1)
all’articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
“società di partecipazione assicurativa”, un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
g)
“società di partecipazione assicurativa mista”, un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
h)
“società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.»;
2)
all’articolo 213, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:
a)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;
b)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;
c)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;
d)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’articolo 265.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione è essa stessa o è un’impresa partecipata di un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.
4. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.
5. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
6. L’autorità di vigilanza del gruppo informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20) (ABE) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall’adozione di tali orientamenti.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
(*20)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*21)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48."
(*22)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
3)
all’articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all’articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l’articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.»;
4)
all’articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di un’altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione.
2. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione di cui al paragrafo 1 è un’impresa figlia di un’impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.»;
5)
all’articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione di cui all’articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.»;
6)
l’articolo 219 è sostituito dal seguente:
«Articolo 219
Frequenza del calcolo
1. L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all’anno dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.
I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.
2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’autorità di vigilanza del gruppo.
Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.»;
7)
l’articolo 226 è sostituito dal seguente:
«Articolo 226
Società di partecipazione assicurativa intermedie
1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata, in un’impresa di assicurazione di un paese terzo o in un’impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.
Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.
2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all’articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.
I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.»;
8)
all’articolo 231, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;
9)
all’articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 231.»;
10)
al titolo III, capo II, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:
«Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista»;
11)
l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Articolo 235
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista
1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.
2. Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.»;
12)
l’articolo 243 è sostituito dal seguente:
«Articolo 243
Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista
Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.»;
13)
all’articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.
Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.
Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;
14)
all’articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell’ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un’impresa del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.
Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.
Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.
Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;
15)
all’articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«4. Gli Stati membri impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall’articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.
Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all’articolo 230, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all’autorità di vigilanza del gruppo un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l’accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all’articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.»;
16)
all’articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza seguente:
i)
se l’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
ii)
se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;
iii)
se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;
iv)
se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o
v)
se il gruppo non ha un’impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.»;
17)
all’articolo 249, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all’AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 51, paragrafo 1, e dell’articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;
18)
all’articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.
2. Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, presentare un’unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:
a)
le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;
b)
le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.
Prima di concedere l’accordo conformemente al primo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.»;
19)
l’articolo 257 è sostituito dal seguente:
«Articolo 257
Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista
Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.
L’articolo 42 si applica mutatis mutandis.»;
20)
all’articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:
a)
dall’autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;
b)
dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.
Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.
Le autorità di vigilanza interessate, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»;
21)
l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
«Articolo 262
Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza
1. Se la verifica effettuata in conformità dell’articolo 260 dimostra che non vi è vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, a eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l’impresa madre è considerata come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;
b)
il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 227, qualora si tratti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.
Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell’Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.
I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.»;
22)
all’articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Se l’impresa madre di cui all’articolo 260 è essa stessa un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all’articolo 260 soltanto a livello dell’impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell’articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un’impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.»
Storico versioni
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