Art. 3 · Modifiche della direttiva 2006/48/CE

Art. 3

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

In vigore dal 16 nov 2011
Modifiche della direttiva 2006/48/CE La direttiva 2006/48/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’articolo 39 e gli articoli da 124 a 143 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nell’Unione.»; 2) l’ è così modificato: a) i punti da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti: «14)   “ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”: un ente creditizio che ha come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o detiene una partecipazione in detti enti e non è a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro; 15)   “società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro; 15 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro; 16)   “ente creditizio impresa madre nell’UE”: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri; 17)   “società di partecipazione finanziaria madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri; 17 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;» b) è inserito il punto seguente: «19 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista”: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;» c) il punto 48 è sostituito dal seguente: «48)   “autorità di vigilanza su base consolidata”: l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE;» 3) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Ogni autorizzazione è notificata all’ABE. La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco, che l’ABE pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito web. L’autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all’ABE tutte le informazioni concernenti il gruppo bancario in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»; 4) l’articolo 39 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) enti creditizi stabiliti in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nell’Unione.»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nell’Unione e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in un paese terzo, o detengono una partecipazione in tali enti;» 5) all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l’impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza applicabile agli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 1.»; 6) all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatti salvi gli articoli 68, 69 e 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all’ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.»; 7) all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o di tale società di partecipazione finanziaria mista. Le filiazioni significative di società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate nell’allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.»; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 72 bis 1.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della direttiva 2002/87/CE. 2.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d’intesa con l’autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18) (AEAP) delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione, da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione degli orientamenti. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. (*18)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48." (*19)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 9) all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l’impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione stabilita in un paese terzo un ente creditizio, un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell’, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.»; 10) all’articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;» 11) l’articolo 84 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo IRB su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all’allegato VII, parte 4, siano rispettati dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Qualora il metodo IRB debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.»; 12) all’articolo 89, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali oppure un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 80, paragrafo 8;» 13) all’articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato a essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell’allegato X, parte 3. 4.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell’allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»; 14) all’articolo 122 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.»; 15) all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se l’impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l’autorizzazione di cui all’.»; 16) l’articolo 126 è sostituito dal seguente: «Articolo 126 1.   Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell’ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato. 2.   Quando più enti creditizi autorizzati nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l’ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE. 3.   In casi particolari, in cui l’applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell’importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un’altra autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata. Prima di concordare su tale deroga, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi, a seconda dei casi, all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE ovvero all’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato. 4.   Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»; 17) l’articolo 127 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l’articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere le informazioni di cui all’articolo 137 alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.»; 18) l’articolo 129 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva, l’autorità competente preposta all’esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE esegue i compiti seguenti:»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Quando una domanda per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui rispettivamente all’articolo 84, paragrafo 1, all’articolo 87, paragrafo 9, e all’articolo 105, nonché all’allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»; c) il paragrafo 3 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull’applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l’adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.»; ii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»; iii) il nono comma è sostituito dal seguente: «La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un’autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2. In quest’ultimo caso, l’aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente che ha presentato la richiesta.»; 19) all’articolo 131 bis, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza: a) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE; b) le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis; c) le banche centrali ove opportuno; e d) le autorità competenti di paesi terzi se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 44 a 52.»; 20) all’articolo 132, il paragrafo 1 è così modificato: a) il quinto comma è sostituito dal seguente: «In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE ed enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell’importanza di dette filiazioni all’interno del sistema finanziario di tali Stati membri.»; b) al sesto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, nonché identificazione delle autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;» 21) l’articolo 135 è sostituito dal seguente: «Articolo 135 Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l’onorabilità e l’esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.»; 22) all’articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.»; 23) l’articolo 140 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura di autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell’attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 71, paragrafo 2. L’elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’ABE e alla Commissione.»; 24) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 141 Qualora, nell’applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un’impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all’articolo 137 o una filiazione di cui all’articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell’altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell’ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero a un revisore o a un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può prendervi parte. Articolo 142 Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nello stesso Stato membro ove si trova l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.»; 25) l’articolo 143 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora un ente creditizio la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto a una vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva. La verifica è effettuata dall’autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l’esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.»; b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.»; 26) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 146 bis Gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi rendano pubbliche annualmente, a livello di gruppo bancario, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa.»; 27) l’allegato X è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.
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