Art. 1
Modifiche della direttiva 98/78/CE
In vigore dal 16 nov 2011
Modifiche della direttiva 98/78/CE
La direttiva 98/78/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) società di partecipazione assicurativa mista: un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di un paese terzo, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione;»
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«m) società di partecipazione finanziaria mista: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all’, paragrafo 2, e agli .»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista
1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione pertinente della direttiva 2002/87/CE.
2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
3. L’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (ABE), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione dei suddetti orientamenti.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*1)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*2)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48."
(*3)
GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.»;"
4)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio della vigilanza supplementare di cui all’ non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.»;
5)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.»;
6)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi
1. Nel caso di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l’applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all’allegato II. Sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
2. Se, in base al calcolo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa o rischia di esserlo, esse adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;
7)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:89:oj#art-1