Art. 1 · Modifiche alla direttiva 97/68/CE

Art. 1

Modifiche alla direttiva 97/68/CE

In vigore dal 16 nov 2011
Modifiche alla direttiva 97/68/CE La direttiva 97/68/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all’allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5;» 2) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1 bis, il secondo comma è soppresso; b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «1 ter.   In deroga all’articolo 9, paragrafi 3 octies, 3 decies e 4 bis, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici ferroviarie e le locomotive: a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie e locomotive che: i) non sono conformi alle prescrizioni della fase III A; o ii) sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle prescrizioni della fase III B; b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, purché tali motori di sostituzione siano conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello stesso tipo. Le autorizzazioni ai sensi del presente paragrafo possono essere concesse solo nei casi in cui l’autorità dello Stato membro che rilascia l’omologazione accetti che l’uso di un motore di sostituzione che risponde ai requisiti della fase più recente di emissioni applicabile nell’automotrice ferroviaria o nella locomotiva in questione comporterà significative difficoltà tecniche. 1 quater.   Una marcatura con la menzione «MOTORE DI SOSTITUZIONE» e recante l’unico riferimento alla deroga associata è apposta sui motori contemplati dal paragrafo 1 bis o 1 ter. 1 quinquies.   La Commissione valuta l’impatto ambientale del paragrafo 1 ter e le eventuali difficoltà tecniche legate al rispetto di detto paragrafo. Alla luce di tale valutazione, la Commissione, entro il 31 dicembre 2016, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame del paragrafo 1 ter corredata, se del caso, di una proposta legislativa comprendente una data finale per l’applicazione di tale paragrafo.»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri permettono l’immissione sul mercato dei motori definiti alla sezione 1, lettera A, punti i), ii) e v), dell’allegato I, in regime di flessibilità, conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII.»; 3) l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
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