Art. 9

Art. 9

In vigore dal 8 nov 2011
1.   Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale. 2.   I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue: a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore in virtù del capo IV; b) proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell’amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell’amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l’esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull’ipotesi di politiche invariate; c) una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l’indicazione di come viene realizzato l’aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull’ipotesi di politiche invariate; d) una valutazione dell’impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. 3.   Le proiezioni adottate nell’ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:85:oj#art-9