Art. 33
Modifica della direttiva 1999/44/CE
In vigore dal 25 ott 2011
Modifica della direttiva 1999/44/CE
Nella direttiva 1999/44/CE, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
Obblighi di informazione
1. Quando uno Stato membro, conformemente all’, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’, paragrafi da 1 a 3, e all’, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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