Art. 32 · Modifica della direttiva 93/13/CEE

Art. 32

Modifica della direttiva 93/13/CEE

In vigore dal 25 ott 2011
Modifica della direttiva 93/13/CEE Nella direttiva 93/13/CEE, è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1.   Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni: — estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure — contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive. 2.   La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web. 3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
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