Art. 32
Modifica della direttiva 93/13/CEE
In vigore dal 25 ott 2011
Modifica della direttiva 93/13/CEE
Nella direttiva 93/13/CEE, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:
—
estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure
—
contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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