Art. 29
Obblighi di informare
In vigore dal 25 ott 2011
Obblighi di informare
1. Quando uno Stato membro si avvale di una delle scelte normative di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 7 e 8, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 3, ne informa la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.
Storico versioni
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