Art. 26 · Informazione

Art. 26

Informazione

In vigore dal 25 ott 2011
Informazione Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice quali definiti all’, lettera g), della direttiva 2005/29/CE ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.
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