Art. 10
Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso
In vigore dal 25 ott 2011
Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell’, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’, paragrafo 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Storico versioni
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