Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2011
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, che è destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;
b)
"Stato membro dell'infrazione", lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
c)
"Stato membro d'immatricolazione", lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;
d)
"eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;
e)
"mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (9), e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
f)
"mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
g)
"guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
h)
"guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
i)
"mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
j)
"circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
k)
"uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
l)
"punto di contatto nazionale", un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;
m)
"consultazione automatizzata", la procedura di accesso on line per la consultazione delle banche dati di uno, alcuni o tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti;
n)
"intestatario del veicolo", la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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