Art. 11
Revisione della direttiva
In vigore dal 25 ott 2011
Revisione della direttiva
Entro 7 novembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte volte a contemplarli:
—
una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale;
—
una valutazione dell'efficacia della presente direttiva ai fini della riduzione del numero di vittime sulle strade dell'Unione, in particolare l'eventuale incidenza della copertura geografica della presente direttiva sulla sua efficacia;
—
una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell'applicazione della normativa stradale (vedi considerando 3 e 15) da parte degli Stati membri attraverso metodi e pratiche comparabili. Tali orientamenti possono contemplare almeno il mancato rispetto dei limiti di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
—
una valutazione della necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti;
—
possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno;
—
una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all', paragrafo 4, al fine di garantire una corretta attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:82:oj#art-11