Art. 1
Modifiche della direttiva 2006/116/CE
In vigore dal 27 set 2011
Modifiche della direttiva 2006/116/CE
La direttiva 2006/116/CE è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il seguente paragrafo:
«7. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l’autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tuttavia:
—
se una fissazione dell’esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico,
—
se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.»;
b)
al paragrafo 2, nella seconda e nella terza frase, il termine «cinquanta» è sostituito dal termine «settanta»;
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«2 bis. Se, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può risolvere il contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi (“contratto di trasferimento o cessione”). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di risolvere il contratto di trasferimento o cessione ai sensi della frase che precede, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui a tale frase. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di risolvere il contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.
2 ter. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di ottenere tale remunerazione annua supplementare.
2 quater. L’importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20 % del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.
Gli Stati membri garantiscono che i produttori di fonogrammi siano tenuti, su richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori, aventi diritto la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, ogni informazione eventualmente necessaria per garantire il pagamento di tale remunerazione.
2 quinquies. Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.
2 sexies. Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.»;
3)
all’articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5. L’, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione in vigore al 31 ottobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l’artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, quale al 1o novembre 2013, e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.
6. L’, paragrafo 7, si applica alle composizioni musicali con testo di cui almeno la composizione musicale o le parole sono protetti in almeno uno Stato membro al 1o novembre 2013 e alle composizioni musicali con testo successive a tale data.
Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali atti di sfruttamento eseguiti anteriormente al 1o novembre 2013. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere, in particolare, i diritti acquisiti dei terzi.»;
4)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 10 bis
Misure transitorie
1. In assenza di chiare indicazioni contrattuali contrarie, si considera che un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al 1o novembre 2013 continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in virtù dell’, paragrafo 1, nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, l’artista, interprete o esecutore, non sarebbe più protetto.
2. Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al 1o novembre 2013 possano essere modificati dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:77:oj#art-1