Art. 6
Autorità di regolamentazione competente
In vigore dal 19 lug 2011
Autorità di regolamentazione competente
1. Ciascuno Stato membro istituisce e mantiene un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
2. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
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