Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 lug 2011
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le fasi:
a)
della gestione del combustibile esaurito quando questo deriva da attività civili;
b)
della gestione dei rifiuti radioattivi, dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
ai rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE;
b)
agli scarichi autorizzati.
3. L’, paragrafo 4, della presente direttiva non si applica:
a)
al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b)
alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili;
c)
ai rifiuti e al combustibile esaurito dell’attuale centrale nucleare di Krško, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia.
4. La presente direttiva fa salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa di tale Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al paese di origine, se:
a)
i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per il trattamento; oppure
b)
altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.
La presente direttiva fa altresì salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.
Storico versioni
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