Art. 15 · Recepimento

Art. 15

Recepimento

In vigore dal 19 lug 2011
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 agosto 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione. 4.   Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all’ al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.
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