Art. 14
Relazione
In vigore dal 19 lug 2011
Relazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e delle relazioni previsti dalla convenzione congiunta.
2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva; e
b)
un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro.
3. Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitano una verifica inter pares internazionale del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente e/o del programma nazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.
Storico versioni
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