Art. 9

Art. 9

In vigore dal 21 giu 2011
1.   Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono: a) un’accisa specifica per unità di prodotto; b) un’accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto; c) un’IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:64:oj#art-9