Art. 9
In vigore dal 21 giu 2011
1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.
2. Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:
a)
un’accisa specifica per unità di prodotto;
b)
un’accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
c)
un’IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.
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