Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 giu 2011
1.   Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell’ e nell’, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco. 2.   Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.
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