Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 giu 2011
1.   Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono: a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell’, paragrafo 1; b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette; c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.
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