Art. 17

Art. 17

In vigore dal 21 giu 2011
Possono essere esentati dall’accisa od ottenere il rimborso dell’accisa già versata, i tabacchi lavorati: a) denaturati usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.
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