Art. 17
In vigore dal 21 giu 2011
Possono essere esentati dall’accisa od ottenere il rimborso dell’accisa già versata, i tabacchi lavorati:
a)
denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b)
distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c)
destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;
d)
riutilizzati dal produttore.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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