Art. 16
In vigore dal 21 giu 2011
1. Le modalità di riscossione dell’accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell’accisa. Nel corso della tappa precedente, l’accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l’imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l’imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.
2. Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell’Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell’accisa.
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