Art. 14
In vigore dal 21 giu 2011
1. Gli Stati membri applicano un’accisa che può essere:
a)
ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell’Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all’, oppure
b)
specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure
c)
mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.
Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l’accisa sia ad valorem o mista.
2. L’accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:
a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;
c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2013 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2015 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2018 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2020 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.
3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all’interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l’origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.
a) per sigari e sigaretti: almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:
i)
fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
ii)
dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
iii)
dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
c) per altri tabacchi da fumo: almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.
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