Art. 6 · Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II

Art. 6

Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II

In vigore dal 8 giu 2011
Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II 1.   Onde conseguire gli obiettivi di cui all’ e tenendo conto del principio di precauzione, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II anteriormente al 22 luglio 2014 e successivamente su base regolare, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di una proposta di uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2. Il riesame e la modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II devono essere coerenti con altre normative in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e tengono conto, tra l’altro, degli allegati XIV e XVII di tale regolamento. Il riesame si basa sulle conoscenze di pubblico dominio acquisite grazie all’applicazione di tale normativa. Ai fini del riesame e della modifica dell’allegato II, la Commissione tiene particolare conto del fatto che una sostanza, comprese le sostanze di piccolissime dimensioni o a struttura interna o di superficie molto ridotta, o un gruppo di sostanze simili: a) possa avere un impatto negativo in sede di operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE, tra cui sulle possibilità di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di AEE o di riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE; b) possa dare origine, dato il suo impiego, a una dispersione incontrollata o diffusa nell’ambiente della sostanza o possa dare origine a residui pericolosi, a prodotti di trasformazione o di degradazione mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altro trattamento di materiali contenuti nei rifiuti di AEE nelle attuali condizioni operative; c) possa comportare un’esposizione inaccettabile dei lavoratori che intervengono nella raccolta o nel trattamento dei rifiuti di AEE; d) possa essere surrogata da sostituti o tecnologie alternative che hanno un impatto meno negativo. Durante tale riesame, la Commissione consulta le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. 2.   Le proposte di riesame e di modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all’allegato II contengono almeno le seguenti informazioni: a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d’uso; b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione; c) le informazioni sull’impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE; d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull’esposizione, segnatamente nell’ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE; e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità; f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta; g) una valutazione socioeconomica. 3.   La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atti delegati conformemente all’ e alle condizioni di cui agli .
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