Art. 4 · Prevenzione

Art. 4

Prevenzione

In vigore dal 8 giu 2011
Prevenzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. 2.   Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’ e fatte salve le condizioni di cui agli , le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali. 3.   Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. 4.   Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione. 5.   Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6.   Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.
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