Art. 17 · Obiezione formale a una norma armonizzata

Art. 17

Obiezione formale a una norma armonizzata

In vigore dal 8 giu 2011
Obiezione formale a una norma armonizzata 1.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che contempla e che sono stabilite dall’, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato istituito conformemente all’ della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere. 2.   Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare parzialmente, di mantenere, di mantenere parzialmente o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
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