Art. 2
In vigore dal 8 giu 2011
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 2 gennaio 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 gennaio 2013.
Tuttavia, gli Stati membri applicano:
a)
le disposizioni necessarie al rispetto dell’, punto 6, della presente direttiva limitatamente all’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 46 ter, paragrafo 3, e all’articolo 46 ter, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, quali inseriti dalla presente direttiva, a decorrere dal 2 luglio 2013;
b)
le disposizioni necessarie al rispetto dell’, punti 8, 9, 11 e 12, della presente direttiva decorsi tre anni dalla data di pubblicazione degli atti delegati di cui all’, punto 12, della presente direttiva.
Cionondimeno, gli Stati membri che, al 21 luglio 2011, dispongono di sistemi per il fine di cui all’, punto 11, della presente direttiva applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’, punti 8, 9, 11 e 12, della presente direttiva al più tardi sei anni dopo la data di applicazione degli atti delegati di cui all’, punto 12, della presente direttiva;
c)
le disposizioni necessarie al rispetto dell’, punto 20, della presente direttiva limitatamente all’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE, quale inserito dalla presente direttiva, al più tardi un anno dopo la data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 85 quater, paragrafo 3, quale inserito dalla presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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