Art. 9 · Capitale iniziale e fondi propri

Art. 9

Capitale iniziale e fondi propri

In vigore dal 8 giu 2011
Capitale iniziale e fondi propri 1.   Gli Stati membri esigono che i GEFIA che sono FIA gestiti internamente abbiano un capitale iniziale di almeno 300 000 EUR. 2.   Quando è nominato GEFIA esterno di FIA, il GEFIA detiene un capitale iniziale di almeno 125 000 EUR. 3.   Quando il valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA supera 250 000 000 di EUR, il GEFIA fornisce un importo supplementare di fondi propri. Detto importo supplementare di fondi propri è equivalente allo 0,02 % dell’importo per il quale il valore dei portafogli del GEFIA supera i 250 000 000 di EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non supera tuttavia 10 000 000 di EUR. 4.   Ai fini del paragrafo 3, i FIA gestiti dal GEFIA, compresi i FIA per i quali il GEFIA ha delegato delle funzioni ai sensi dell’, ad esclusione, tuttavia, dei portafogli dei FIA che il GEFIA gestisce su delega, sono considerati portafogli del GEFIA. 5.   Indipendentemente dal paragrafo 3, i fondi propri del GEFIA non sono mai inferiori all’importo stabilito ai sensi dell’ della direttiva 2006/49/CE. 6.   Gli Stati membri possono dispensare i GEFIA dall’obbligo di fornire fino al 50 % dell’importo supplementare di fondi propri di cui al paragrafo 3 se essi beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti a norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione. 7.   Per coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che i GEFIA possono esercitare in conformità della presente direttiva, sia i FIA a gestione interna sia i GEFIA esterno: a) dispongono di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale; ovvero b) sono titolari di un’assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti. 8.   I fondi propri, compresi tutti i fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 7, lettera a), sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative. 9.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure relative al paragrafo 7 del presente articolo che specifichino: a) i rischi che i fondi propri aggiuntivi o l’assicurazione della responsabilità civile professionale devono coprire; b) le condizioni per determinare l’adeguatezza dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale; e c) il modo per determinare aggiustamenti correnti dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale. 10.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8 e gli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 9, il presente articolo non si applica ai GEFIA che sono anche società di gestione di OICVM.
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