Art. 66 · Recepimento

Art. 66

Recepimento

In vigore dal 8 giu 2011
Recepimento 1.   Entro il 22 luglio 2013, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva. 2.   Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 22 luglio 2013. 3.   Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ e agli articoli da 37 a 41 conformemente all’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 6, e a decorrere dalla data ivi specificata. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate per conformarsi agli cessino di applicarsi conformemente all’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 6, e a decorrere dalla data ivi indicata. 5.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:61:oj#art-66