Art. 64
Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
In vigore dal 8 giu 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
Nel regolamento (CE) n. 1060/2009, all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti creditizi quali definiti nella direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento quali definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (*7), le imprese di assicurazione quali definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (*8), le imprese di riassicurazione quali definite nella direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*9), gli OICVM quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (*10), gli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE e i fondi di investimento alternativi quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (*11), possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione e registrate conformemente al presente regolamento.;
(*7)
GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3."
(*8)
GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1."
(*9)
GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1."
(*10)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32."
(*11)
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1
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