Art. 62 · Modifiche della direttiva 2003/41/CE

Art. 62

Modifiche della direttiva 2003/41/CE

In vigore dal 8 giu 2011
Modifiche della direttiva 2003/41/CE La direttiva 2003/41/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) agli enti che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 73/239/CEE (*1), 85/611/CEE (*2), 93/22/CEE (*3), 2000/12/CE (*4), 2002/83/CE (*5) e 2011/61/UE (*6) (*1)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3)." (*2)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3)." (*3)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27)." (*4)  Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1)." (*5)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1)." (*6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d’investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all’esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2011/61/UE, nonché quelli di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:61:oj#art-62