Art. 61 · Disposizioni transitorie

Art. 61

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 giu 2011
Disposizioni transitorie 1.   I GEFIA che svolgono attività ai sensi della direttiva prima del 22 luglio 2013 adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva e presentano domanda di autorizzazione entro un anno da tale data. 2.   Gli non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA oggetto di un’offerta pubblica in corso nel quadro di un prospetto elaborato e pubblicato in conformità della direttiva 2003/71/CE prima del 22 luglio 2013 per il periodo di validità di tale prospetto. 3.   I GEFIA che prima del 22 luglio 2013 gestiscono FIA di tipo chiuso che non effettuano investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013 possono comunque continuare a gestire tali FIA senza autorizzazione ai sensi della presente direttiva. 4.   I GEFIA che gestiscono FIA di tipo chiuso il cui periodo di sottoscrizione per gli investitori è stato chiuso prima dell’entrata in vigore della presente direttiva e che sono costituiti per un periodo di tempo che termina al più tardi tre anni dopo il 22 luglio 2013 possono, tuttavia, continuare a gestire detti FIA senza dover ottemperare alla presente direttiva, ad eccezione dell’ e, se pertinente, degli articoli da 26 a 30, o senza dover presentare una domanda di autorizzazione ai sensi della presente direttiva. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un FIA o, qualora il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono consentire che i soggetti di cui all’, paragrafo 3, lettera a), stabiliti in un altro Stato membro siano nominati depositari fino al 22 luglio 2017. La presente disposizione non pregiudica la piena applicazione dell’, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a), di detto articolo, sul luogo dove il depositario deve essere stabilito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:61:oj#art-61