Art. 56
Esercizio della delega
In vigore dal 8 giu 2011
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli , da 14 a 25, da 34 a 37, 40, 42, 53, 67 e 68 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni di cui agli .
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