Art. 54
Cooperazione nelle attività di vigilanza
In vigore dal 8 giu 2011
Cooperazione nelle attività di vigilanza
1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica sul posto o un’indagine nel territorio di quest’ultimo nell’ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva.
Se ricevono una richiesta che riguardi una verifica sul posto o un’indagine, le autorità competenti procedono in uno dei modi seguenti:
a)
effettuano la verifica o l’indagine direttamente;
b)
autorizzano l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini;
c)
autorizzano revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la cooperazione può chiedere che membri del suo personale assistano il personale che effettua la verifica o l’indagine. La verifica o l’indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è effettuata la verifica o l’indagine può chiedere che membri del suo personale assistano il personale che effettua la verifica o l’indagine.
3. Le autorità competenti possono rifiutare di scambiare le informazioni o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine o di una verifica sul posto soltanto qualora:
a)
l’indagine, la verifica sul posto o lo scambio di informazioni rischino di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro in questione;
b)
sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione;
c)
le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.
Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata conformemente al primo comma, esponendone le motivazioni.
4. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire procedure comuni alle autorità competenti per la cooperazione in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:61:oj#art-54