Art. 53
Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA
In vigore dal 8 giu 2011
Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA
1. Le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell’autorizzazione e/o della vigilanza dei GEFIA ai sensi della presente direttiva comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri pertinenti per la sorveglianza e l’intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli GEFIA o dei GEFIA collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull’ordinato funzionamento dei mercati sui quali i GEFIA operano. Sono informati anche l’AESFEM e il CERS, i quali inoltrano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Fatte salve le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti per i GEFIA comunicano all’AESFEM e al CERS informazioni aggregate sulle attività dei GEFIA sotto la loro responsabilità.
3. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino il contenuto delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità e la frequenza delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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