Art. 52
Comunicazione di informazioni a paesi terzi
In vigore dal 8 giu 2011
Comunicazione di informazioni a paesi terzi
1. L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire a un paese terzo dati e analisi degli stessi, caso per caso, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’ o 26 della direttiva 95/46/CE e l’autorità competente dello Stato membro ha la certezza che il trasferimento sia necessario ai fini della presente direttiva. Il paese terzo non può trasferire i dati ad un altro paese terzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente dello Stato membro.
2. L’autorità competente di uno Stato membro comunica le informazioni ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di vigilanza di un paese terzo soltanto se ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, se le informazioni da comunicare servono esclusivamente le finalità per le quali l’autorità che le ha trasmesse ha espresso il proprio accordo.
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