Art. 47 · Poteri e competenze dell’AESFEM

Art. 47

Poteri e competenze dell’AESFEM

In vigore dal 8 giu 2011
Poteri e competenze dell’AESFEM 1.   L’AESFEM può elaborare e riesaminare regolarmente gli orientamenti destinati alle autorità competenti degli Stati membri riguardo all’esercizio dei loro poteri d’autorizzazione e agli obblighi di rendicontazione loro imposti dalla presente direttiva. L’AESFEM dispone anche dei poteri necessari all’assolvimento dei compiti attribuitile dalla presente direttiva, compresi quelli enumerati all’, paragrafo 3. 2.   L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per l’AESFEM, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie. 3.   Tutte le informazioni scambiate in applicazione della presente direttiva tra l’AESFEM, le autorità competenti, l’AEV (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), e il CERS sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità o un altro organismo interessati dichiarino al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o che la divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie. 4.   Ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM può, se tutte le condizioni di cui al paragrafo 5 sono soddisfatte, chiedere all’autorità competente o alle autorità competenti di adottare qualsiasi delle seguenti misure, come appropriato: a) vietare la commercializzazione nell’Unione di quote o azioni di FIA gestiti da GEFIA non UE o di FIA non UE gestiti da GEFIA UE privi dell’autorizzazione richiesta all’ o privi della notifica richiesta agli o a cui gli Stati membri interessati non hanno concesso di farlo ai sensi dell’; b) imporre restrizioni ai GEFIA non UE in relazione alla gestione di un FIA in caso di concentrazione eccessiva del rischio in un mercato specifico su base transfrontaliera; c) imporre restrizioni ai GEFIA non UE in relazione alla gestione di un FIA, qualora le sue attività possano costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica. 5.   L’AESFEM può adottare una decisione ai sensi del paragrafo 4 e alle condizioni di cui al paragrafo 6 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) esiste una minaccia significativa, derivante o aggravata dalle attività del GEFIA, per il corretto funzionamento e l’integrità del mercato finanziario o per la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell’Unione e vi sono implicazioni transfrontaliere; e b) la pertinente autorità competente o le pertinenti autorità competenti non hanno adottato misure intese a contrastare tale minaccia o le misure che sono state adottate non contrastano tale minaccia in misura sufficiente. 6.   Le misure adottate dall’autorità competente o dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 4: a) contrastano in modo efficace la minaccia al corretto funzionamento e all’integrità del mercato finanziario o alla stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell’Unione o migliorano in misura significativa la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia; b) non creano un rischio di arbitraggio regolamentare; c) non hanno un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, anche riducendo la liquidità su tali mercati o creando incertezza per i partecipanti al mercato, in maniera sproporzionata rispetto al beneficio arrecato dalle misure. 7.   Prima di chiedere all’autorità competente di adottare o rinnovare qualsiasi misura di cui al paragrafo 4, l’AESFEM consulta, se del caso, il CERS e le altre autorità pertinenti. 8.   L’AESFEM notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA non UE interessato la decisione di chiedere all’autorità o alle autorità competenti di adottare o rinnovare qualsiasi misura di cui al paragrafo 4. La notifica specifica almeno i dettagli seguenti: a) il GEFIA e le attività cui le misure si applicano e la loro durata; b) i motivi per i quali l’AESFEM ritiene necessario imporre le misure conformemente con le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo, fornendo anche prove a sostegno di tali motivi. 9.   L’AESFEM riesamina le misure di cui al paragrafo 4 a intervalli adeguati e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. Se una misura non è rinnovata dopo il periodo di tre mesi decade automaticamente. I paragrafi da 5 a 8 si applicano al rinnovo delle misure. 10.   Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE interessato possono chiedere all’AESFEM di riconsiderare la sua decisione. Si applica la procedura di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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