Art. 44 · Designazione delle autorità competenti

Art. 44

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 8 giu 2011
Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze. Le autorità competenti sono autorità pubbliche. Gi Stati membri prescrivono che le proprie autorità competenti istituiscano metodi atti a verificare che i GEFIA ottemperino agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, eventualmente in base agli orientamenti definiti dall’AESFEM.
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