Art. 41 · Condizioni per la gestione di FIA stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento da parte di un GEFIA non UE

Art. 41

Condizioni per la gestione di FIA stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento da parte di un GEFIA non UE

In vigore dal 8 giu 2011
Condizioni per la gestione di FIA stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento da parte di un GEFIA non UE 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE autorizzato possa gestire FIA UE stabiliti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di riferimento, direttamente o stabilendovi una succursale, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA. 2.   Il GEFIA non UE che intenda gestire per la prima volta FIA UE stabiliti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di riferimento comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento le informazioni seguenti: a) lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale; b) un programma di attività in cui sono precisati i servizi che intende prestare ed è indicato il FIA che intende gestire. 3.   Se intende stabilire una succursale, il GEFIA non UE fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni seguenti: a) la struttura organizzativa della succursale; b) l’indirizzo, nello Stato membro d’origine del FIA, da cui si possono ottenere i documenti; c) il nome e le coordinate delle persone responsabili della gestione della succursale. 4.   Entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2 o entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento trasmettono detta documentazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato ha ottenuto la loro autorizzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano immediatamente il GEFIA della trasmissione. Dopo il ricevimento della comunicazione della trasmissione, il GEFIA può iniziare a prestare i suoi servizi nel suo Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a gestire il FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA. 5.   Gli Stati membri ospitanti del GEFIA non impongono al GEFIA obblighi supplementari per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva. 6.   In caso di modifica di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e, ove pertinente, al paragrafo 3, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di riferimento almeno un mese prima che una modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata. Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo informano senza indebito ritardo del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA. Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano di tali modifiche senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA. 7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni, in conformità dei paragrafi 2 e 3. Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è attribuito alla Commissione, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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