Art. 4 · Definizioni

Art. 4

Definizioni

In vigore dal 8 giu 2011
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «FIA», gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’ della direttiva 2009/65/CE; b) «GEFIA», le persone giuridiche che esercitano abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA; c) «succursale» nel caso di un GEFIA, la sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un GEFIA e presta i servizi per i quali il GEFIA è stato autorizzato; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un GEFIA con la sede legale in un altro Stato membro o in un paese terzo sono considerate come un’unica succursale; d) «commissione di gestione» (carried interest), la quota degli utili del FIA spettanti al GEFIA a titolo di compenso per la gestione del FIA, ad esclusione di qualsiasi partecipazione agli utili del fondo spettanti al GEFIA come utile su un investimento da parte del GEFIA nel FIA; e) «stretti legami», la situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: i) da una partecipazione, in particolare la detenzione, direttamente o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; ii) da un controllo, in particolare dalla relazione che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, di cui all’ della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (22), o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; ai fini della presente lettera, un’impresa figlia di un’impresa figlia è considerata altresì impresa figlia dell’impresa madre di tali imprese figlie. La situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche anche siano legate in modo permanente alla stessa persona da un legame di controllo si considera altresì come costituiva di uno «stretto legame»; f) «autorità competenti», le autorità nazionali degli Stati membri alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui GEFIA; g) «autorità competenti» in relazione al depositario: i) se il depositario è un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE: le autorità competenti definite all’, punto 4, della stessa; ii) se il depositario è un’ impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE: le autorità competenti definite all’, paragrafo 1, punto 22, della stessa; iii) se il depositario appartiene ad una categoria di istituto di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della presente direttiva: le autorità nazionali dello Stato membro d’origine alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza su tali categorie di istituto; iv) se il depositario è un ente di cui all’, paragrafo 3, terzo comma, della presente direttiva: le autorità nazionali dello Stato membro in cui tale ente ha la sede legale, alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza su tale ente ovvero organo ufficiale competente a registrare o controllare tale ente ai sensi delle norme deontologiche applicabili; v) se il depositario è nominato depositario per un FIA non UE ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva e non rientra nell’ambito di applicazione dei punti da i) a iv) della presente lettera: le autorità nazionali competenti del paese terzo in cui il depositario ha la sede legale; h) «autorità competenti del FIA UE», le autorità nazionali dello Stato membro alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui FIA; i) «controllo», il controllo quale definito all’ della direttiva 83/349/CEE; j) «stabilito»: i) «avente la sede legale in», per i GEFIA; ii) «autorizzati o registrati in» per i FIA, ovvero, qualora il FIA non sia autorizzato o registrato, «avente la sede legale in»; iii) «avente la sede legale o filiale in», per i depositari; iv) «avente la sede legale o filiale in», per i legali rappresentanti che sono persone giuridiche; v) «domiciliato a», per i legali rappresentanti che sono persone fisiche; k) «FIA UE»: i) FIA autorizzato o registrato in uno Stato membro secondo la normativa nazionale applicabile; oppure ii) FIA che non sia autorizzato o registrato in uno Stato membro, ma abbia la sede legale e/o la sede amministrativa principale in uno Stato membro; l) «GEFIA UE», GEFIA che abbia la sede legale in uno Stato membro; m) «FIA di alimentazione» (feeder): FIA che: i) investa almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro FIA («FIA di destinazione»); ovvero ii) investa almeno l’85 % delle sue attività in più di un FIA di destinazione, laddove tali FIA di destinazione abbiano identiche strategie di investimento; ovvero iii) abbia altrimenti un’esposizione almeno dell’85 % delle sue attività in un tale FIA di destinazione; n) «strumento finanziario», lo strumento di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE; o) «società di partecipazione finanziaria», la società con una partecipazione azionaria in una o più altre società, il cui obiettivo commerciale è realizzare una strategia o delle strategie imprenditoriali attraverso le sue imprese figlie, società associate o partecipate per contribuire al loro valore a lungo termine e che sia una società: i) che opera per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione; ovvero ii) che non sia costituita con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle imprese figlie o società associate, come comprovato dalla sua relazione annuale o da altri documenti ufficiali; p) «Stato membro d’origine del FIA»: i) lo Stato membro in cui il FIA è autorizzato o registrato in base alla normativa nazionale applicabile o, in caso di autorizzazioni o registrazioni multiple, lo Stato membro in cui il FIA è stato autorizzato o registrato per la prima volta; ovvero ii) se il FIA non è né autorizzato né registrato in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il FIA ha la sede legale e/o la sede amministrativa principale; q) «Stato membro d’origine del GEFIA», lo Stato membro in cui il GEFIA ha la sede legale; per i GEFIA non UE tutti i riferimenti contenuti nella presente direttiva a «lo Stato membro d’origine del GEFIA» vanno intesi come riferimenti a «lo Stato membro di riferimento», come previsto al capo VII; r) «Stato membro ospitante del GEFIA»: i) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un GEFIA UE gestisce FIA UE; ii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in un GEFIA UE commercializza quote o azioni di un FIA UE; iii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, nel cui territorio un GEFIA UE commercializza quote o azioni di un FIA non UE; iv) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE gestisce FIA UE; v) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE commercializza quote o azioni di un FIA UE; ovvero vi) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE commercializza quote o azioni di un FIA non UE; s) «capitale iniziale», i fondi di cui all’, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE; t) «emittente», l’emittente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE, laddove tale emittente abbia la sede legale nell’Unione e le sue azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE; u) «legale rappresentante», la persona fisica avente domicilio nell’Unione o persona giuridica avente la sede legale nell’Unione che, designata espressamente da un GEFIA non UE, agisce per conto di tale GEFIA non UE nell’Unione nei confronti di autorità, clienti, organismi e controparti del GEFIA non UE in ordine agli obblighi incombenti al GEFIA non UE ai sensi della presente direttiva; v) «leva finanziaria», il metodo con il quale il GEFIA aumenta l’esposizione di un FIA gestito tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo; w) «gestire FIA», svolgere per uno o più FIA almeno le funzioni di gestione degli investimenti di cui all’allegato I, punto 1, lettera a) o b); x) «commercializzare», offrire o collocare direttamente o indirettamente, su iniziativa del GEFIA o per conto del GEFIA, quote o azioni di un FIA, che lo stesso gestisce, a investitori o presso investitori domiciliati o con una sede legale nell’Unione; y) «FIA di destinazione» (master), FIA in cui un altro FIA investe o ha un’esposizione conformemente alla lettera m); z) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro determinato conformemente all’, paragrafo 4; aa) «FIA non UE», un FIA che non sia un FIA UE; ab) «GEFIA non UE», un GEFIA che non sia un GEFIA UE; ac) «società non quotata», la società che abbia la sede legale nell’Unione e le cui azioni non siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE; ad) «fondi propri», i fondi propri di cui agli articoli da 56 a 67 della direttiva 2006/48/CE; ae) «impresa madre», l’impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; af) «intermediario principale» (prime broker), l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo; ag) «investitore professionale», l’investitore che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE; ah) «partecipazione qualificata», la partecipazione diretta o indiretta in un GEFIA che rappresenti il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto, conformemente agli della direttiva 2004/109/CE, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, della stessa ovvero consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione del GEFIA in cui la partecipazione è detenuta; ai) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori quali definiti all’, lettera e), della direttiva 2002/14/CE; aj) «investitore al dettaglio», l’investitore che non sia un investitore professionale; ak) «impresa figlia», l’impresa figlia come definita agli della direttiva 83/349/CEE; al) «autorità di vigilanza» in relazione a un FIA non UE, le autorità nazionali del paese terzo alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui FIA; am) «autorità di vigilanza» in relazione a un GEFIA non UE, le autorità nazionali di un paese terzo alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui GEFIA; an) «società veicolo di cartolarizzazione», i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un’operazione od operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione (23), e altre attività idonee a tale scopo; ao) «OICVM», l’impresa d’investimento collettivo in valori mobiliari autorizzata ai sensi dell’ della direttiva 2009/65/CE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera ad), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (24). 3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’ e alle condizioni di cui agli , misure che specifichino: a) le modalità con le quali viene assunta la leva finanziaria, quale definita al paragrafo 1, punto v), comprese eventuali strutture finanziarie e/o giuridiche che coinvolgano terzi controllati dai pertinenti FIA; e b) le modalità di calcolo della leva finanziaria. 4.   L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le tipologie dei GEFIA, se del caso in applicazione della presente direttiva, e per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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